RESPOSNABILE: SIG. ODOERO MAURIZIO
Orario al pubblico: da lunedì al sabato 10:00-12:30
AVVISO ALLA CITTADINANZA
a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità, L. 183/2011 (rilascio certificati)
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di pubblico servizio.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.
Gli Uffici Comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno quindi rilasciare certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso esempio: pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole etc.
A tal proposito, l’art. 45 della sopracitata L. 183/2011 impone, infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati , qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Per i certificati anagrafici, ad uso privato, è previsto il pagamento dell’imposta da bollo pari a €.16,00 + €. 0,52 per diritto di segreteria. Nel caso di rilascio di certificazione di Stato Civile, ad uso privato, è previsto soltanto il pagamento di €, 0,26 per diritto di segreteria, per l’applicazione dell’esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 7 della legge 405/90.
Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’affari, Poste Italiane, Notai, etc.), che consentono l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000.
Si rammenta, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.
I modelli per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere richiesti allo Sportello dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile.
Gli Uffici sono a disposizione per ogni chiarimento e per ogni supporto ai Cittadini.
AUTOCERTIFICAZIONE
L’autocertificazione è una dichiarazione rilasciata dal cittadino e diretta al Comune; non necessita di alcun Bollo ed ha lo stesso valore delle normali precedenti certificazioni.
fac-simile di autocertificazione Word / Pdf
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è la dichiarazione di fatti, stati e qualità personali che siano a diretta conoscenza di chi rende la dichiarazione e può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altre persone di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza o la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale.
fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio Word / Pdf
SCRUTATORI
domanda di inserimento nell’Albo Unico delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale Word / Pdf